Accise energia elettrica e gas
L’accisa è un’imposta indiretta sulla produzione o sul consumo (cfr. Art. 1, D. Lgs. n. 504/1995), tra gli altri, dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. Il gas naturale e l'energia elettrica sono sottoposti a imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura o del consumo del prodotto. Sono previste diverse aliquote in base all’utilizzo del prodotto.
Chi può richiedere le agevolazioni di imposta
GAS
Con riferimento al gas naturale desideriamo informarVi che, a partire dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore importanti modifiche alla normativa sulle accise applicabili al gas naturale, introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.
Le novità riguardano, in particolare, la qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, attraverso la sostituzione della distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”, senza tuttavia alcuna variazione delle aliquote.
È considerato “uso domestico” ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione:
- in unità immobiliari e loro pertinenze aventi una funzione abitativa,
- in uffici pubblici, istituti di credito, istituti scolastici, studi professionali e nei locali delle imprese posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota d’accisa per “usi non domestici” si applica in via residuale a tutti gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
Sono, quindi, compresi negli “usi non domestici” gli impieghi di gas naturale:
- nelle attività industriali produttive di beni e servizi, artigianali ed agricole,
- nel settore della distribuzione commerciale,
- negli esercizi di ristorazione e nel settore alberghiero,
- negli impianti sportivi,
- in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti,
- negli ospedali, poliambulatori per fisioterapia, case di cura,
- impieghi per la cremazione dei defunti,
- impieghi da parte degli enti fiera,
- impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari,
- in lavanderie, anche self-service ed esercizi similari,
- nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche.
Laddove il gas naturale sia destinato a usi non domestici superiori a 1.200.000 mc annui, è prevista una riduzione dell’aliquota applicabile del 40%.
Gli usi destinati alle Forze Armate sono assoggettati ad un’aliquota ridotta specifica.
È, invece, prevista l’esenzione dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale per gli usi istituzionali:
- alle forze armate estere aderenti al patto NATO;
- alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché per gli usi destinati ad organizzazioni internazionali riconosciute.
Sono esclusi dall’imposta gli usi di gas destinati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
ENERGIA ELETTRICA
Per l'energia elettrica è prevista una diversa aliquota in relazione all’utilizzo della stessa in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi da quest’ultime.
È prevista l’esenzione dell’imposta per gli usi dell’energia elettrica destinata:
- alle forze armate estere aderenti al patto NATO;
- alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché per gli usi destinati ad organizzazioni internazionali riconosciute;
- all’impiego ed all’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- all’impianto ed all’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- al consumo per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3KW, fino ad un consumo mensile di 150 KW;
- alla prova e collaudo degli apparecchi.
È prevista l’esclusione dall’imposta nel caso di usi di energia elettrica destinati, tra le varie ipotesi previste dall’art. 52, TUA, per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
Come richiedere l’agevolazione d’imposta ad ENGIE
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita richiesta - utilizzando gli appositi Moduli allegati - indicando la tipologia di fornitura e il regime spettante.
La domanda deve essere corredata dai documenti indicati nei moduli inviati.
Il regime richiesto decorre, in linea generale, dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all'indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall'Ufficio Accise Dogane e Monopoli territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal DPR n. 633/1972, incide sul consumo di beni o servizi, tra cui anche le cessioni di energia elettrica e gas.
A seconda delle circostanze, la fornitura della commodity può essere soggetta all’aliquota IVA ordinaria (22%), a quella ridotta del 10% o essere non imponibile o esente.
In taluni casi, inoltre, può essere applicato il regime di reverse charge se il soggetto passivo al quale è ceduta la fornitura di energia elettrica e/o di gas è un soggetto passivo rivenditore.
In altri casi, può essere applicato il regime di split payment se il soggetto al quale viene ceduta la fornitura di energia elettrica e/o di gas è una Pubblica Amministrazione, un Ente pubblico, una Società controllata dallo Stato.
L'imposta sul valore aggiunto gas ed energia elettrica
Per il gas, il n. 103 e n. 127-bis della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di gas all’aliquota del 10% se fornito:
- per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
- per combustione per usi civili limitatamente a 480mc annui.
Per l’energia elettrica, il n. 103 della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di energia elettrica all’aliquota del 10% se viene fornita:
- per uso domestico;
- per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
La non imponibilità dell’IVA sussiste, invece, nelle operazioni all’esportazione (artt. 8-9 del DPR n. 633/1972) ed in quelle di cui all’art. 72. Vale a dire cessioni nei confronti di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari di Paesi extra Ue, Paesi Ue ed ONU; verso la NATO e i comandi militari; verso l’UE, l’EURATOM, la BCE, la BEI ed altri organismi istituiti dall’UE; operazioni connesse all’esecuzione di contratti di ricerca conclusi con l’UE; verso l’Istituto universitario europeo e la Scuola superiore di Varese.
Al fine di contrastare le frodi IVA il legislatore italiano ha previsto per determinate operazioni l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) e quello della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ENGIE Italia S.p.A. richiede ai soggetti interessati l’esibizione di una specifica documentazione attestante la qualifica del soggetto.
Come richiedere l’agevolazione d’imposta ad ENGIE
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita richiesta - utilizzando gli appositi moduli allegati - indicando la tipologia di fornitura e la relativa agevolazione fiscale.
Quest'ultima sarà applicata dalla fatturazione successiva alla data di ricevimento della richiesta inoltrata all'indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata.